Giunta Esecutiva (G. E.)

 

Art. 24 - Composizione della Giunta Esecutiva

Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva. La votazione, a scrutinio segreto, si effettua nella prima seduta. La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore SGA (membri di diritto), da due genitori, da un docente e da un non docente (membri elettivi). Sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, sono eletti i candidati più anziani.
Il Presidente del Consiglio di Istituto è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, qualora egli non ne faccia già parte come membro effettivo per avvenuta elezione.


Art. 25 - Competenze della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio: prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l’esecuzione delle relative delibere. Non ha potere deliberante nemmeno in casi d’urgenza, né è consentita la delega da parte del Consiglio del potere deliberante.


Art. 26 - Presidenza

La  Giunta è presieduta  dal  Dirigente Scolastico.  In  caso  di  assenza o  di  impedimento, egli è sostituito nelle sue funzioni dal Docente Vicario ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.417/74, compreso nel T.U. di cui al D.lgs n.297/94, art 396.


Art. 27 - Segreteria

Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal DSGA. Nei casi di assenza o impedimento, egli è sostituito a norma dell’art. 5 del D.P.R. n° 420/74 dall’Assistente Amministrativo facente funzione.


Art. 28 - Convocazione e seduta

La Giunta è convocata dal suo Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti mediante avviso scritto, con un anticipo di almeno 48 ore. In caso di urgenza può essere convocata con preavviso scritto, verbale o telefonico anche inferiore alle 48 ore purché sia stato possibile avvertire tutti i componenti.


Art. 29 - Validità delle riunioni

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Quando si tratta di persone, sono necessari almeno 4 voti. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario, processo verbale che viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti che ne fanno richiesta.


Art. 30 - Scadenze e revoche

I componenti elettivi della Giunta che sono venuti a cessare o che sono stati dichiarati decaduti quali membri del Consiglio di Istituto, automaticamente decadono quali membri della Giunta. Il mandato di componente della Giunta può essere revocato dal Consiglio di Istituto su mozione di revoca presentata da almeno un terzo dei Consiglieri.