I docenti accompagnatori dovranno essere in numero tale da assicurare un’adeguata sorveglianza sugli allievi, indicativamente uno ogni quindici alunni, come previsto dalla C.M. n. 291 del 14/10/92. Si terrà comunque conto del grado di autonomia e di autocontrollo degli alunni, dell’età, della destinazione.
I docenti accompagnatori devono essere, di norma, insegnanti della classe, preferibilmente di materie attinenti alle finalità della visita didattica o del viaggio d’istruzione. Per gli alunni portatori di disabilità è prevista la presenza dell’insegnante di sostegno o di altra disciplina o dell’educatore comunale, se necessaria. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti saranno preferibilmente di Scienze motorie e sportive.
Tranne i casi autorizzati dal Dirigente scolastico, i docenti non potranno partecipare a più di un viaggio di integrazione culturale all’anno della durata di due o più giorni.
E’ opportuno prevedere, ove possibile, un’alternanza nella partecipazione dei docenti disponibili.
Categoria: Regolamento | Data di pubblicazione: 19/11/2014 |
Sottocategoria: PARTE IV - REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE | Data ultima modifica: 19/11/2014 |
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