Art. 74 Composizione del Comitato di Garanzia
Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari, si fa riferimento al DPR del 21/11/2007 n. 235, Art. 2. “Modifiche all’Art. 5 del DPR del 24/06/1998 n. 249”.
Contro la sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli alunni entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia della scuola, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da due docenti e da due rappresentanti dei genitori. Le due componenti sono nominate dal Consiglio di Istituto, il quale provvede anche alla nomina di due membri supplenti per ogni componente.
Il Comitato di Garanzia resta in carica tre anni. Nel caso in cui uno dei membri decada, il Consiglio di Istituto provvederà alla sua sostituzione.
Categoria: Regolamento | Data di pubblicazione: 19/11/2014 |
Sottocategoria: PARTE III - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA | Data ultima modifica: 19/11/2014 |
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