Art. 32 - Presidenza
Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico.
In caso di assenza o di impedimento motivato, il Dirigente Scolastico è sostituito dal Docente Vicario a norma dell’art. 4 lettera g del D.P.R. 416.
Quando il Collegio è riunito per sezioni, il Docente Vicario o il Collaboratore sostituiscono il Dirigente Scolastico in una sezione se questi presiede l’altra.
Categoria: Regolamento | Data di pubblicazione: 18/11/2014 |
Sottocategoria: Collegio dei docenti (C.d.D.) | Data ultima modifica: 18/11/2014 14:53:09 |
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