Art. 15 - Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio assumendo direttamente l'iniziativa o su richiesta:
- della Giunta Esecutiva;
- di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Istituto;
- di un Consiglio di classe, di Interclasse o di Intersezione;
- del Collegio dei Docenti;
- di almeno un terzo dei genitori eletti come rappresentanti di classe;
- di almeno un terzo del personale A.T.A..
Per una adeguata e sollecita informazione sulla data della riunione, l'atto di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà affisso all'albo delle varie scuole ed inviato direttamente ai consiglieri almeno cinque giorni prima in via ordinaria, almeno 24 ore prima per ragioni di motivata urgenza.
Categoria: Regolamento | Data di pubblicazione: 17/11/2014 |
Sottocategoria: Consiglio di Istituto (C.d.I.) | Data ultima modifica: 17/11/2014 |
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