A norma della Legge n. 748 del 1977 che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio.
La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto dal Presidente del Consiglio di Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere.
Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
Il Presidente esercita, per il mantenimento dell'ordine, gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Presidente del Consiglio Comunale, quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.
Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone (art. 3 L. 11 ottobre 1977, n. 748).
Categoria: Regolamento | Data di pubblicazione: 17/11/2014 |
Sottocategoria: Consiglio di Istituto (C.d.I.) | Data ultima modifica: 17/11/2014 |
Inserita da Medici | Visualizzazioni: 728 |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |